I riferimenti normativi

 Circolare Ministeriale N. 40055 del 12.12.2023

SINTESI

CHI SI ISCRIVE?

  • Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire  l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
  • Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

L'ORARIO SETTIMANALE

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. 

L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato all'esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

Alunni con disabilità: le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line sono perfezionate con la presentazione da parte dei genitori della certificazione rilasciata dall'A.S.L. di competenza, corredata dalla diagnosi funzionale.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA): le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on-line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire con il codice fiscale definitivo.

TRASFERIMENTO DI ISCRIZIONE

Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30.11.2025, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.